Il Fondo Patrimoniale

Gli strumenti di protezione del patrimonio

Il fondo patrimoniale, introdotto con la riforma di famiglia del 1975, è lo strumento previsto dal nostro codice civile (artt. 167 e ss.) per assicurare alla famiglia fondata sul matrimonio la tutela dei beni destinati a soddisfare i bisogni della famiglia da possibili aggressioni da parte di terzi
Il fondo patrimoniale è una convenzione (stipulata mediante atto notarile) mediante la quale viene attribuita ad alcuni beni una specifica destinazione

Attraverso la costituzione del fondo, i beni che ne fanno parte vengono destinati all’esclusivo soddisfacimento dei bisogni della famiglia (come quelli di contribuzione, assistenza e mantenimento). 
Sui beni facenti parte del fondo, quindi, viene costituito un vincolo giuridico in grado di proteggere il patrimonio familiare

Possiamo così riassumere i principali vantaggi del fondo patrimoniale: 
1. attraverso il fondo, i coniugi possono destinare, vincolandoli, determinati beni per il benessere e il sostentamento della famiglia. In questo modo, sia i beni che i frutti che ne derivano, rimangono interni alla famiglia e non possono essere utilizzati per scopi estranei al sostentamento del nucleo familiare 

2. il fondo costituisce un patrimonio separato e pertanto sui beni oggetto del fondo non è possibile agire in nessun modo forzatamente. Gli stessi coniugi non possono disporre dei beni costituenti il fondo se non per scopi legati agli interessi della famiglia e nemmeno i creditori possono soddisfare i propri diritti rivalendosi sui beni del fondo per motivi estranei ai bisogni della famiglia. Ne consegue che, se il debito non ha rapporti con i bisogni della famiglia, gli eventuali creditori non potranno soddisfarli sui beni del fondo. 

3. Nella pratica, il fondo è principalmente utilizzato per difendere i beni della famiglia da eventuali pignoramenti promossi dai creditori per debiti sorti nello svolgimento dell’attività lavorativa eventualmente svolta dai coniugi. Infatti, in base al codice civile, i creditori dei coniugi non possono ipotecare, pignorare e vendere i beni oggetto del fondo se il debito contratto dal debitore è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia o comunque per i debiti che i creditori sapevano essere stati contratti per scopi estranei ai suddetti bisogni. 

Vediamo insieme un caso: 
Un dottore commercialista è sposato in comunione dei beni con un’impiegata statale. Hanno due figli poco più che ventenni, entrambi neolaureati in cerca di occupazione. 
Il commercialista vorrebbe proteggere il suo patrimonio immobiliare, costituito dalla bellissima villa in cui vive con la famiglia e da una casa al mare, da eventuali cause di risarcimento danni derivanti dall’esercizio della sua professione. 

QUALE POSSIBILE SOLUZIONE?
Il fondo patrimoniale gli consentirà di proteggere il suo patrimonio immobiliare. 
Ø Affinché il fondo patrimoniale sia opponibile alle ragioni dei suoi creditori futuri è necessario che la sua costituzione e le sue eventuali modifiche debbano essere annotati a margine dell’atto di matrimonio conservato nei registri del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato. In particolare devono essere indicati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti. 
Ø Sarà poi necessario trascrivere il vincolo di destinazione imposto ai beni immobili nei registri immobiliari. 
Ø A completamento della strategia di tutela patrimoniale si suggerisce il cambiamento di regime patrimoniale a favore di quello di separazione dei beni.

Il Fondo Patrimoniale

Gianluca Pino

Consulente Finanziario

Come consulente finanziario, ho avuto l’onore di proteggere e pianificare gli investimenti di numerose famiglie italiane per 25 anni, ispirandomi ai valori di un buon padre di famiglia. La mia attività si distingue per l’innovazione, la tecnologia, la qualità del servizio e il valore delle persone.

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Gianluca Pino

Consulente Finanziario a Roma | Private Banker Banca Generali

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Dott.Gianluca Pino | Iscritto all’albo unico dei Consulenti Finanziari sez. I Calabria Delibera n. 11992 del 01/06/1999